Accesso ad atti e documenti amministrativi

L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia.

Possono richiedere l'accesso ad atti e documenti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

La richiesta può esser presentata dai diretti interessati o da persone delegate: un legale rappresentante-difensore, un procuratore oppure un tutore muniti di delega.

La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Le modalità di accesso ad atti e documenti dipendono dalla riservatezza del contenuto e dalla presenza di altre persone interessate.

Accesso informale (richiesta verbale)
Se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, ossia dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o possiede stabilmente il documento.

La valutazione sull'ammissione dell'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.


Accesso formale (richiesta scritta)
Qualora fosse necessario compiere una valutazione più approfondita:

  • sull'interesse manifestato dal richiedente di accedere agli atti
  • sull'eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso

è necessario utilizzare la modulistica fornita in questa pagina per presentare formale richiesta di accesso agli atti attraverso i canali indicati nella sezione Accedi al servizio.

Non è possibile chiedere l'accesso a:

  • documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi
  • documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale
  • documenti relativi a procedimenti tributari di terzi
  • documentazione inerente l’attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
  • documenti  relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
  • documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato espressamente vietato l’accesso con specifico provvedimento
  • documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune
  • documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune
  • documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e di gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. È comunque garantito l’accesso  a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti imposti dalla normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati.

Altri casi di esclusione dal diritto di accesso sono disciplinati dall'art. 9 del Regolamento comunale

Formato dei documenti
È possibile richiedere i documenti amministrativi nella forma di rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie solo se questi sono:

  • interni o esterni al Comune di Milano solo se in possesso dalla Pubblica Amministrazione
  • relativi ad uno specifico procedimento riguardanti un’attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale  pubblica o privata.


Costi
Per il rilascio delle copie della documentazione richiesta è previsto il pagamento di un corrispettivo equivalente al costo della duplicazione dei documenti, in funzione del supporto utilizzato per la riproduzione.

Il pagamento per il rilascio allo sportello è in contanti. Chi riceve la documentazione via email o spedizione postale ha la possibilità di pagare tramite bonifico.

La tabella relativa alle tariffe applicabili per la riproduzione degli atti amministrativi è allegata al modulo di richiesta.

Rilascio
Nel caso di accesso informale oppure di documenti in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio, il rilascio di copia e di esame è immediato. In questo caso viene richiesto il pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti.

Nel caso di accesso formale l’ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.


Ritiro
Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso.

Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza.

È possibile fare ricorso al TAR – Sezione Lombardia:

  • contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso
  • in caso di diniego implicito per decorrenza  del termine di 30 giorni senza avere ricevuto  risposta
  • in caso di differimento dell’esercizio di accesso.

Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di difensore.

Per le visure e copie dei fascicoli edilizi clicca qui

Accedi al servizio

Per l'accesso formale tramite posta elettronica certificata (no e-mail ordinaria)

  1. scaricare e compilare il modulo
  2. allegarlo in un messaggio indirizzato a: protocollo@postacert.comune.milano.it

Per consegnare la richiesta agli uffici comunali

  1. scaricare e compilare il modulo
  • consegnarlo con le seguenti modalità
    - per la richiesta informale
    consegnarlo presso l’ufficio che ha formato l'atto o il documento richiesto o che lo possiede stabilmente
    - per la richiesta formale
    Protocollo Generale

Per l'invio tramite posta ordinaria o raccomandata

  1. scaricare e compilare il modulo
  2. allegare la fotocopia del documento di identità del richiedente
  3. spedire tutto all'ufficio che ha formato l'atto o il documento.

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Aggiornato il: 23/01/2024