Denuncia di nascita

La denuncia di nascita è obbligatoria.

Se i genitori della bambina/bambino sono coniugati:

  • da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
  • da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
  • da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

Se i genitori della bambina/bambino non sono sposati:

  • da entrambi i genitori, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
  • da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
  • da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

Come si denuncia una nascita

  • Sportello

Per la denuncia all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi al Comune con l'attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto.

Per la denuncia di nascita al Direttore Sanitario non è invece necessaria alcuna formalità.

 

Accedi al servizio

Unità Stato Civile - Ufficio Nascite
via Larga, 12 - primo piano

Importante: per accedere al servizio è obbligatorio ritirare presso il medesimo piano (Sala Atrio Stato Civile), il numero di chiamata (codice NB) esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 

 

Per ulteriori informazioni

tel. 02.02.02
attivo dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 18:00

Aggiornato il: 20/01/2023