A quali interventi e da quale data si deve applicare il Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n°7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica?

Gli interventi tenuti al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrogeologica di cui all’art. 58 bis comma 2 della L.R.12/2005, sono specificati all’art. 3 del R.R. 23 novembre 2017 n. 7 e s.m.i.
Si evidenzia che a partire dal 01/01/2020, a seguito della scadenza dello specifico periodo di proroga, l’applicazione del suddetto regolamento riguarda anche i seguenti interventi:

  • ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione totale, almeno fino alla quota più bassa del piano di campagna posto in aderenza all’edificio, e ricostruzione con aumento della superficie coperta dell’edificio demolito (art. 3 comma 2 lett. a R.R. n. 7/2017);
  • ampliamenti (art. 3 comma 2 lett. b del R.R.):
  • ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3 comma 1 lett. f del DPR 380/01.

 A partire dal 28/05/2018 si applicano le misure regionali di invarianza idraulica e idrogeologica per gli ulteriori interventi indicati all’art. 3 del R.R., nel rispetto delle specifiche indicazioni relative al riferimento temporale contenute nell’art. 17 comma 3 del medesimo R.R.
 Alla presentazione di PdC o SCIA occorre allegare:
progetto di invarianza idraulica e idrologica redatto da un tecnico abilitato e, in funzione della proposta progettuale, uno dei seguenti: 

  • istanza di concessione allo scarico presentata all'autorità idraulica competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale; 
  • richiesta di allacciamento presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura; 
  • accordo fra richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato. 

 

FAQ SUE n. 76 - Pubblicata il 6 marzo 2020

 

Allegato - Le tempistiche di attuazione per le diverse tipologie di intervento risultano le seguenti

Tipologia di intervento

Data di applicazione RR 7/17

 1) Interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione totale, almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posto in aderenza all'edificio, e ricostruzione con aumento della superficie coperta dell’edificio demolito

01/01/2020

2) Interventi di nuova costruzione, esclusi gli ampliamenti

28/05/2018

3) Ampliamenti

01/01/2020

4) Interventi di ristrutturazione urbanistica

01/01/2020

5) Interventi relativi a opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta (Edilizia libera), aventi:

  • estensione maggiore di 150 mq;
  • estensione minore o uguale di 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione compresi gli ampliamenti con esclusione delle sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell’edificio e di ristrutturazione urbanistica come sopra definiti o nell’ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, come meglio definito all’art. 3 comma 3 del Regolamento Regionale 7/2017. 

28/05/2018

6) Interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 % del volume dell’edificio principale, aventi:

  • estensione maggiore di 150 mq;
  • estensione minore o uguale di 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione compresi gli ampliamenti con esclusione delle sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell’edificio e di ristrutturazione urbanistica come sopra definiti.

28/05/2018

7) Interventi relativi alla realizzazione di parcheggi, aree di sosta e piazze aventi:

  • estensione maggiore di 150 mq;
  • estensione minore o uguale di 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione compresi gli ampliamenti con esclusione delle sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell’edificio e di ristrutturazione urbanistica come sopra definiti.

 28/05/2018

8) Interventi relativi alla realizzazione di aree verdi sovrapposte a nuove solette comunque costituite, qualora facenti parte di un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione compresi gli ampliamenti con esclusione delle sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell’edificio e di ristrutturazione urbanistica come sopra definiti, di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per le aree di sosta di cui al punto 5), interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 % del volume dell’edificio principale di cui al punto 6), interventi relativi alla realizzazione di parcheggi, aree di sosta e piazze di cui al punto 7)

28/05/2018

9) Interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, aventi le caratteristiche indicate dal R.R. n. 7 del 2017 con esclusione di: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale e autostradale, di ammodernamento (ad eccezione della realizzazione di nuove rotatorie di diametro esterno superiore a 50 m. su strade diverse dalle strade urbane di quartiere (tipo E), strade locali (tipo F), itinerario ciclopedonale (F-bis) classificate dal Nuovo Codice della Strada). Sono esclusi gli interventi di potenziamento stradale per le strade summenzionate e la realizzazione di nuove strade di tipo F-bis (itinerario ciclopedonale).

28/05/2018

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Aggiornato il: 23/03/2020