Enti pubblici vigilati

Ai sensi del comma 4 è fatto divieto alla Pubblica Amministrazione di erogare somme  in favore degli Enti nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati sul sito del Comune, ad esclusione dei pagamenti che l'Amministrazione è tenuta ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in suo favore.  

Pertanto tutti gli Uffici, prima dell'erogazione nei confronti degli Enti di somme a qualsivoglia titolo, sono tenuti a verificare sul sito l'avvenuta pubblicazione dei dati richiesti.

Nella sezione "Allegati" sono pubblicati i dati e le informazioni degli Enti Pubblici Vigilati, ex art.22.

Riferimenti Normativi

Riferimento normativo: Pubblicazione  ex art. 22 comma 1 lett. a) ; commi 2 e 3 del Decreto 33/2013.

Aggiornato il: 24/01/2024