Indagini ambientali preliminari - IAP

Qualora sia necessaria la verifica dello stato di qualità delle matrici ambientali in relazione a interventi edilizi e urbanistici, il proponente è tenuto a eseguire una Indagine Ambientale Preliminare.

In particolare il vigente Regolamento Edilizio elenca all'art. 10 i casi in cui tale indagine è richiesta a supporto della presentazione di titoli edilizi.

Al fine di garantire la tutela ambientale e adeguate condizioni igienico – sanitarie devono essere sottoposte ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo: 

  • le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in genere o inerenti il deposito, il commercio e l’utilizzo di sostanze pericolose (incluse, ad esempio, le industrie insalubri, di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie e s.m.i., e i distributori di carburanti), da convertire a destinazioni d'uso diverse o da riqualificare, mantenendo la funzione produttiva; 
    Web gis per la verifica delle attività insalubri
  • le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, verde pubblico o assimilabili (nidi, scuole, etc.);
  • le aree oggetto di piani urbanistici attuativi e strumenti di programmazione negoziata, le aree assoggettate a permesso di costruire convenzionato ove siano previste cessioni di aree al Comune, nonché tutte le aree oggetto di cessione a pertinenza indiretta, anche se non ricorrono le condizioni di cui ai precedenti punti;
  • le aree già sottoposte a procedimenti di caratterizzazione o bonifica, ove la nuova destinazione prevista preveda requisiti di qualità più stringenti di quelli accertati. 

Verifiche e modulistica attività insalubri

Cfr. Regolamento edilizio - art. 10 “Tutela ambientale del suolo e del sottosuolo” 

L’indagine ambientale preliminare non è necessaria qualora il proponente possa esibire un atto pregresso di conclusione positiva di procedimento di bonifica, o di indagine, con obiettivi compatibili con le destinazioni d'uso previste.
Contestualmente deve altresì dichiarare che non sono intervenute modificazioni dello stato dei luoghi o usi del sito tali da determinare un potenziale peggioramento delle condizioni delle matrici ambientali.

Qualora, sebbene ricorra teoricamente una delle condizioni di cui sopra che richiederebbe le indagini (cfr. art. 10 Regolamento edilizio), ma sia possibile documentare la non necessità di indagini in virtù dell’assenza di qualunque attività pregressa che possa aver contaminato il sito, il proponente può non svolgere l’indagine e  trasmettere dichiarazione sostitutiva di non necessità di indagine, con allegato esaustivo rapporto tecnico illustrativo.

Quando non ricorra nessuno dei casi che implichi la necessità di indagine ex art. 10 RE, il proponente deve limitarsi a selezionare l’opzione “indagine non necessaria” sul modulo di presentazione del titolo edilizio.

Si segnala che le responsabilità connesse all'inoltro di dichiarazioni sostitutive sono completamente a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la dichiarazione in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico del dichiarante. 
 

Modulistica 

Le indagini ambientali preliminari devono:

  • essere progettate e realizzate secondo i criteri di buona norma tecnica;
  • essere rappresentative dell'intero sito, pertanto non sono ritenute valide quelle riferite a singoli subalterni e che non includano almeno anche le parti comuni; 
  • il numero e il posizionamento dei punti di indagine deve essere definito sulla base di un criterio di rappresentatività e in base a eventuali centri di pericolo o zone potenzialmente critiche (es. serbatoi sostanze pericolose e relative infrastrutture, pozzi perdenti, trasformatori...); 
  • essere rappresentative di tutte le matrici potenzialmente impattate da fenomeni di contaminazione e prevedere comunque il raggiungimento del terreno naturale sotto l'eventuale strato di riporto, se presente - in ogni caso la profondità da indagare deve essere almeno pari a 2m; 
  • essere basate su campionamenti di tipo puntuale - non sono pertanto ammessi campioni incrementali o miscelati o riferiti a più di 1m di stratigrafia; 
  • prevedere un set analitico definito in base agli inquinanti di cui sia sospettabile la presenza, anche in virtù delle attività pregresse svolte sul sito; 
  • includere il test di cessione sulle eventuali matrici materiali di riporto; 
  • una volta eseguite, essere presentate in forma chiara e completa, includendo sempre: planimetrie in scala adeguata, anche su base catastale, riportanti tutti gli elementi di interesse (confine di proprietà, confine di condominio, punti di indagine, centri di pericolo e zone critiche, attività produttive dismesse o attive, etc.) - stratigrafie e documentazione fotografica delle indagini - certificati analitici di laboratorio; 

L'indagine ambientale preliminare deve essere sempre riferita alla destinazione d'uso effettiva dell'immobile e, nei casi di previsto cambio d'uso, anche a quella futura.

Le indicazioni fornite sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Qualora all'esito delle indagini sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'allegato 5 Titolo V parte IV D.lgs. 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.lgs. 152/06) è tenuto a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti, per l'avvio del procedimento di bonifica, utilizzando i moduli di cui alla DGR 27 giugno 2006, n. 8/2838).

Ai sensi dell'art. 41 DL 69/13 (convertito con L. 98/13), il fallimento del test di cessione sulle matrici materiali di riporto qualifica detti materiali come "fonti di contaminazione" e impone necessariamente di intervenire con rimozione, trattamento, messa in sicurezza.

Secondo la circolare ministeriale del Novembre 2001, rimozione e messa in sicurezza rientrano nel corpo della disciplina delle bonifiche, il trattamento in quello del recupero rifiuti.

Nel caso in cui gli esiti dimostrino l’assenza di contaminazione, chi ha eseguito l'indagine deve trasmetterne gli esiti in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

La dichiarazione deve essere accompagnata da un'esaustiva relazione illustrativa degli esiti dell’IAP effettuata, sottoscritta da un tecnico con competenza specifica in materia. 

La dichiarazione deve essere trasmessa a tutti i seguenti destinatari:
•    Comune di Milano - Ufficio comunale in relazione al quale l’Indagine Ambientale Preliminare è stata eseguita, titolare del procedimento urbanistico/edilizio;
•    Comune di Milano - Area Bonifiche;
•    Città Metropolitana di Milano – Sett. Rifiuti e Bonifiche e AIA;
•    ARPA Lombardia – Dip. di Milano, Monza e Brianza - U.O. BAE (per conoscenza).

Modulistica 
•    Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Esiti IAP

Utilizza i servizi

•    Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
•    Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” 
•    Legge 9 agosto 2013, n.98 
•    D.g.r. 27 giugno 2006 – n. 8/2838 “Modalità applicative del Titolo V - Bonifica di siti contaminati - della parte quarta del d.lgs 152/2006”
•    Regolamento edilizio del Comune di Milano
•    Piano delle Regole del vigente PGT

Aggiornato il: 13/03/2024